LAVORATORI SOMMINISTRATI

 

Le aziende che abbiano concluso, nel corso dell’anno, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, ogni dodici mesi, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.
La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata direttamente dall’azienda o per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, dovrà contenere, oltre ai motivi: la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La data entro cui espletare l’adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno con riferimento al periodo 1/1-31/12 dell’anno precedente.
Il mancato o il non corretto assolvimento dell’obbligo entro il 31 gennaio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.18, co.3-bis, del D.Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.
La contrattazione collettiva potrebbe aver individuato un termine che vada oltre il 31 gennaio: in tal caso la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” al fine dell’applicazione del regime sanzionatorio indicato e, quindi, la sanzione sarà applicabile solo qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il 31 gennaio, ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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