- 9 Gennaio 2016
- Posted by: Studio Cardella
- Categoria: News

Adempimenti di fine anno per i compensi agli amministratori entro il 12 gennaio 2016
Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla loro effettiva erogazione.
(c.d. criterio di cassa).
Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Tale compenso potrà essere dedotto nell’anno in cui esso verrà pagato.
Occorre prestare attenzione al caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, andasse a fatturare il proprio compenso alla società: in questo caso non vale la regola di cui sopra (principio di cassa cosiddetto “allargato”), bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/15 (principio di cassa “stretto”).
Ritenute
In relazione al pagamento delle ritenute d’acconto (e, se dovuti, dei contributi Inps), ricordiamo infine che va comunque verificata l’effettiva data di pagamento, indipendentemente tanto dall’anno in cui il compenso amministratore risulta deducibile per la società, quanto dal periodo d’imposta in cui esso viene tassato in capo all’amministratore.
Requisiti per la deducibilità:
Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:
- I compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso valido sino a nuova decisione);
- Una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari (si pensi in particolare al caso di amministratori – soci) potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.
A rafforzare quanto sopra è intervenuta la Corte di Cassazione che con Sentenza del 28.10.2015, n. 21953 evidenzia che il compenso corrisposto agli amministratori di una società di capitali non è deducibile qualora la relativa spettanza sia deliberata in sede di approvazione del bilancio.
È infatti necessario che lo stesso sia previsto dall’atto costitutivo / statuto o approvato da una specifica assemblea.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Compensi anno 2015 |
Imputazione a bilancio |
Pagamento |
Reddito per amministratore |
Deducibilità per la società |
Amministratore senza partita Iva (cedolino) |
2015 |
Entro il 31/12/15 |
Anno 2015 |
Anno 2015 |
Entro il 12/01/16 |
Anno 2015 |
Anno 2015 |
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Dal 13/01/16 |
Anno 2016 |
Anno 2016 |
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Amministratore con partita Iva (fattura) |
2015 |
Entro il 31/12/15 |
Anno 2015 |
Anno 2015 |
Dall’1/01/16 |
Anno 2016 |
Anno 2016 |
nel caso di erogazione entro il 31/12/15 |
nel caso di erogazione entro il 12/01/16 |
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il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/16; |
il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 18/02/16.
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Per ogni chiarimento lo Studio resta a completa disposizione.
Cordiali saluti
Studio Cardella & Associati