- 11 Maggio 2014
- Posted by: Studio Cardella
- Categoria: News
LA LEGGE DI STABILITA’
FINANZIARIA 2015 (BOZZA)
Il Governo ha presentato il disegno di legge della Finanziaria 2015 contenente alcune novità di natura fiscale e giuslavoristica di seguito esaminate. Il testo inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva. Una volta approvato sarà in vigore dal 2015.
bonus 80 euro A REGIME
Per effetto della sostituzione, all’art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a regime. L’agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:
· reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con esclusione dei titolari di redditi da pensione;
· redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
In particolare il credito è riconosciuto:
· qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato risulti superiore rispetto alla detrazione per reddito di lavoro dipendente ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;
· in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:
Reddito complessivo |
Credito spettante |
|
Non superiore a € 24.000 |
€ 960 |
|
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000 |
€ 960 x |
26.000 – reddito complessivo 2.000 |
Superiore a € 26.000 |
0 |
· “in via automatica” dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.
Sono confermate le modalità di fruizione dell’agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d’imposta, che avviene tramite compensazione nel mod. F24.
NUova DEDUZIONE IRAP e “blocco” riduzione delle aliquote
Con l’introduzione, all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 4-octies, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a (premi INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1.bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.
La novità in esame, che comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato, è applicabile:
· dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente un’attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;
· dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Deducibilità IRAP relativa al costo del lavoro
Per effetto della suddetta novità, è disposto che l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato deducibile dal reddito d’impresa va considerata al netto, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97, anche della nuova deduzione di cui al comma 4-octies.
Blocco riduzione aliquote (già dal 2014)
Sono abrogate le disposizioni di cui al DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014). Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).
Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, DL n. 66/2014. Detta disposizione prevede(va) l’applicazione dell’aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale.
tFR IN BUSTA PAGA
In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.
La possibilità in esame:
· riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;
· non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.
La quota di TFR in busta paga:
· è soggetta a tassazione ordinaria;
· non è imponibile ai fini previdenziali;
· non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.
A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da una garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
Sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d’imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio, precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, 2015) a quello in corso al 31.12.2019.
Soggetti interessati
Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Attività di ricerca & sviluppo agevolabili
Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
– definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;
– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.
Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative a:
Spese agevolabili
a) personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Misura e caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 5 milioni (in precedenza € 2,5 milioni):
§ in generale, nella misura del 25% (in precedenza 50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate lett. a) e c);
§ sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (in precedenza € 50.000).
Il credito d’imposta:
· va indicato nel mod. UNICO;
· non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Controllo del credito spettante
Sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito.
Le imprese non soggette a revisione legale e prive di Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione “sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000”.
Qualora venga accertato l’indebito utilizzo del credito, l’Agenzia recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
PATENT-BOX
A favore delle società e degli enti, compresi i trust, residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, è introdotto un regime opzionale (c.d. patent-box) in base al quale concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 50% del relativo ammontare, i redditi derivanti da:
· utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
· processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Per il 2015 la percentuale di esclusione dalla formazione del reddito è fissata nella misura del 30%, per il 2016 del 40%.
· qualora i suddetti beni siano utilizzati direttamente, la predetta esclusione dal reddito si determina a condizione che il relativo contributo economico alla produzione sia determinato in base ad un apposito accordo ex DL n. 269/2003. Ciò richiede pertanto la preventiva attivazione di una procedura di ruling avente ad oggetto i componenti positivi di reddito impliciti ed i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi;Inoltre:
· in caso di cessione dei suddetti beni non si determina l’emersione di plusvalenze imponibili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo, nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.
Ai fini in esame è necessario che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con Università o Enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei predetti beni.
Il regime in esame ha durata di 5 esercizi, è irrevocabile e rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.
DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.
Con riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2015.
Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici
È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RISPARMIO ENERGETICO
È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.
NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO
È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 nonché dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.
Il nuovo regime risulta applicabile a tutti coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi nonèriservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.
Condizioni di accesso
Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:
· i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
· siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
– lavoro accessorio;
– dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
– compensi ad associati in partecipazione;
– prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
· il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. Ai fini di tale limite non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:
– che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
– non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
– che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
– che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.
Caratteristiche del nuove regime
I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:
· sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
· non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
· non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
· non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
· sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
· non sono soggetti agli studi di settore / parametri.
Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl in esame i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.
Gruppo di settore |
Codice attività ATECO 2007 |
Limite ricavi / compensi |
Coefficiente redditività |
Industrie alimentari e delle bevande |
(10 – 11) |
35.000 |
40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
40.000 |
40% |
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
30.000 |
40% |
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82 – 47.89 |
20.000 |
54% |
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68) |
15.000 |
86% |
Intermediari del commercio |
46.1 |
15.000 |
62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56) |
40.000 |
40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
15.000 |
78% |
Altre attività economiche |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
20.000 |
67% |
Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.
In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.
Inizio attività (regime forfetario start-up)
Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:
· il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
· l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
· qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.
Durata del regime
Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Passaggio al nuove regime
Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.
In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario.
In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.
Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
I soggetti esercenti attività d’impresa che applicano il nuovo regime fiscale sopra analizzato possono usufruire, a seguito della presentazione all’INPS di una specifica comunicazione telematica, di un regime agevolato ai fini contributivi avente le seguenti caratteristiche:
· non è previsto il livello minimo imponibile e pertanto non risultano dovuti i contributi minimi;
· il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO.
SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, sono riconosciuti sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:
· opera per i contratti stipulati dall’1.1 al 31.12.2015;
· consiste nell’esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi dovuti all’INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 8.060 annui;
· non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.
L’agevolazione non spetta:
· relativamente ai lavoratori:
– “che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”;
– per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
· con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.
A seguito dell’introduzione del beneficio in esame sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall’art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale …” i contributi previdenziali ed assistenziali:
· sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
· non sono dovuti, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.
BONUS BEBÉ
Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno:
· è erogato, a seguito di richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;
· non concorre alla formazione del reddito complessivo;
· è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
· spetta a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell’anno precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito complessivamente non superiore a € 90.000. Detto limite non opera se il figlio nato / adottato è quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.
Le somme erogate a titolo di “bonus bebè” non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del “bonus 80 euro” ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.
fondI pensione
Incremento aliquota imposta sostitutiva
A decorrere dal 2015 sono previsti:
· l’aumento dell’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 che passa dall’attuale 11% al 20%.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 6-ter, DL n. 66/2014, c.d. “Decreto Renzi”, per il 2014 l’aliquota in esame è pari all’11,5%;
· la concorrenza alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva in base al rapporto tra “l’aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l’aliquota stabilita dal … articolo 17, comma 1 [20%], dei redditi “di capitale“ e “diversi” di cui agli artt. 44 e 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR derivanti da obbligazioni e titoli pubblici nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati aderenti allo SEE “white list” e relativi enti territoriali.
Rivalutazione TFR
È incrementata dall’11% al 17% l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione del Fondo TFR.
La nuova aliquota è applicabile alle rivalutazioni decorrentidall’1.1.2015.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
· terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
· partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:
· alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
· al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia le specifiche aliquote (2% – 4%):
Reverse charge e split payment
Estensione reverse charge
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è esteso anche a:
· prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;
· trasferimenti di:
– quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;
– altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
– certificati relativi a gas e energia elettrica;
· cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.
Operazioni effettuate verso Enti pubblici (c.d. “split payment”)
Per effetto dell’introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA dovuta direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un DM attuativo.
In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri ed Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).
Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all’art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale / trimestrale).
L’efficacia dello split payment è subordinato al rilascio da parte del Consiglio UE di una specifica autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
“NUOVO” RAVVEDIMENTO OPEROSO
Dopo aver sancito, in termini generali, una serie di principi relativi al rapporto Amministrazione finanziaria / contribuente (ovvero intermediario), è introdotta una serie di modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso.
Informazioni relative al contribuente
“Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario) le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d’imposta, ancorché non spettanti nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.
Nuovi termini per il ravvedimento operoso
Innanzitutto con la modifica al comma 8 dell’art. 2, DPR n. 322/98 che disciplina la fattispecie della dichiarazione integrativa presentata oltre gli attuali termini previsti per il ravvedimento operoso, il riferimento diretto all’applicazione delle sanzioni è sostituto dall’espresso rinvio alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
Inoltre, per effetto dell’introduzione, al citato art. 13, delle nuove lett. a-bis, b-bis) e b-ter) sono introdotte 3 nuove fattispecie di ravvedimento operoso applicabili nelle ipotesi di omesso e ritardato pagamento dei tributi di cui alla lett. a) del citato art. 13 e di errori e omissioni che determinano l’infedeltà della dichiarazione ex lett. b).
In particolare è prevista la riduzione della sanzione:
· ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
· ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
· ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
Le nuove previsioni si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Il ravvedimento è ora precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.Ai fini dell’accesso al ravvedimento operoso, il nuovo comma 1-ter del citato art. 13 riconosce, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Abrogazione istituti deflativi del contenzioso
A seguito delle novità sopra esaminate, sono stati abrogati alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:
· l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
· l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).
Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l’avviso di accertamento / liquidazione non sia stato preceduto dall’invito a comparire.
Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:
· agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
· ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.
Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all’acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall’1.1.2016.
Dichiarazione integrativa e termini di notifica cartelle e di accertamento
È previsto che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione, di regolarizzazione dell’errore / omissione:
· il termine per la notifica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione delle stessa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;
· il termine per l’accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;
· il termine di liquidazione in materia di imposta di registro ex art. 76, DPR n. 131/86 e di imposta sulle successioni e donazioni ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.
DICHIARAZIONE IVA
Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:
· l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:
– in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;
– entro il mese di febbraio di ogni anno;
· l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.
Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015”.
ENTI NON COMMERCIALI E TASSAZIONE UTILI PERCEPITI
Con la modifica dell’art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell’esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
Pertanto, finché detti soggetti non saranno inclusi tra i soggetti passivi IRES gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.
TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO ASSICURATO – Art. 44, comma 28
Per effetto della sostituzione del comma 5 dell’art. 34, DPR n. 601/73, è prevista l’esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.
Detta disposizione si applica ai proventi percepiti dall’1.1.2015.
BOLLO VEICOLI STORICI
A decorrere dal 2015 è soppressa l’esenzione dal bollo per gli autoveicoli / motoveicoli “storici” ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n. 342/2000.
ULTERIORI MISURE DI COPERTURA
Con la sostituzione dell’art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l’innalzamento:
· dell’aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dall’1.1.2017;
· dell’aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dall’1.1.2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dall’1.1.2018.
L’incremento di cui sopra non sarà attuato qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti