- 18 Marzo 2017
- Posted by: Studio Cardella
- Categoria: News

Lavoro Occasionale Accessorio (VOUCHER) – Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge che prevede l’eliminazione
Gentilissimi Tutti,
da oggi non sarà più possibile il ricorso al lavoro occasionale accessorio (voucher) con l’eccezione che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Riportiamo di seguito il testo del Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lo Studio resta a disposizione pe ogni necessità.
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25
Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche’ per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita’ solidale in materia di appalti. (17G00044) (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di superare l’istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonche’ di modificare la disciplina della responsabilita’ solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015
1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.